Esistono essenzialmente tre forme ordinarie di testamento nel nostro ordinamento.

Il testamento olografo è disciplinato dall’articolo 602 del codice civile. Deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. Il testamento olografo, pertanto, può essere predisposto autonomamente da un soggetto, anche non in presenza del notaio.

È comunque sempre consigliabile, in considerazione dell’importanza dell’atto che si redige, rivolgersi al notaio per avere il necessario supporto, utili suggerimenti sotto il profilo della gestione del proprio patrimonio e le indispensabili indicazioni con riferimento alla molteplice varietà di attribuzioni che si possono inserire nel testamento, ciascuna capace di soddisfare esigenze e desideri differenti.

Il testamento per atto di notaio può essere ricevuto come testamento pubblico o segreto. In entrambi i casi il documento resta rigorosamente segreto per tutta la vita del testatore.

Il testamento segreto è certamente il meno utilizzato.

Si fa, invece, molto più frequentemente ricorso al testamento pubblico che deve essere ricevuto, data l’estrema importanza dell’atto che si sta predisponendo, in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è scritta dal notaio stesso. Il notaio dà, poi, lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Il testamento pubblico contiene l’indicazione del luogo, della data di ricevimento del testamento stesso e l’ora della sottoscrizione, e deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.