Il mutuo è espressamente definito dal legislatore come “il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità” (articolo 1813 c.c.).
Il mutuo non è regolato esclusivamente dal codice civile ma anche da altre leggi speciali.
La struttura di base di detto contratto può assumere diverse forme arricchendosi di clausole particolari che possono derivare sia dalla prassi che da interpretazioni giurisprudenziali.
La complessità e varietà della figura in oggetto rende indispensabile il controllo preventivo del notaio che aiuterà le parti anche nel rendere più chiari determinati passaggi del contratto, a volte eliminando clausole che possano risultare fonte di squilibrio tra le parti contrattuali.